Consulenza legale – Risponde l’avvocato Sandra Moll

11 Marzo 2019
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Consulenza legale
Le 10 domande più comuni per saperne di più sulla legge in Danimarca e in Italia.

Risponde l’avvocato Sandra Moll

1. Mi devo sposare in Danimarca. Se non faccio alcun patto matrimoniale qual’è il regime patrimoniale tra me e il mio coniuge?

Il regime patrimoniale ordinario tra i coniugi è quello della comunione universale. In pratica sia i beni appartenenti ai coniugi prima, sia quelli che i coniugi acquisteranno dopo il matrimonio, ricadono nella comunione e pertanto dovranno essere divisi in caso di separazione o divorzio.
Il regime di comunione dei beni vigente in Danimarca differisce pertanto in modo netto dal regime di comunione dei beni vigente in Italia. Secondo la legge italiana infatti, solamente i beni acquistati dai coniugi dopo il matrimonio rientrano nella comunione dei beni e pertanto devono essere divisi in caso di separazione o divorzio.

2. Per poter derogare a tale regime cosa dobbiamo fare?

Occorre stipulare un patto matrimoniale (Ægtepagt) che deve essere pubblicato nel registro delle persone (Personbogen) pena l’annullamento. Non vi sono altri modi per derogare al regime di comunione universale. Un semplice accordo, anche se sottoscritto da entrambe le parti è nullo.

3. Siamo già sposati in Italia e abbiamo il regime di separazione dei beni. Vale anche in Danimarca?

No. Secondo la nuova legge sul regime patrimoniale dei coniugi, entrata in vigore il 1.1.2018, se la coppia ha avuto la residenza in Danimarca per più di 5 anni e comunque negli ultimi 5 anni prima della separazione /divorzio viene applicata la legge danese. Pertanto la coppia rischia che tutti i beni che possiede, sia quelli acquisiti prima che dopo il matrimonio e quelli ricevuti in eredità o in donazione, vengano divisi al momento della separazione/divorzio.

4. Siamo divorziati in Danimarca. Il divorzio vale anche in Italia?

Non automaticamente. Innanzittutto se il divorzio è stato pronunciato dalla pubblica amministrazione (”skilsmissebevilling”) non si può essere certi che questo documento sia riconosciuto in Italia. Pertanto si consiglia di richiedere una sentenza, e non una decisione amministrativa, poi la sentenza deve essere registrata presso il comune italiano dove il matrimonio è stato celebrato. Il Consolato d’Italia può assistere i cittadini per la registrazione del divorzio presso il comune di celebrazione del matrimonio.

5. Sono cittadino italiano residente in Danimarca ma ho una casa in Italia. Secondo quali regole avverrà la successione dopo la mia morte?

Secondo la legge danese la successione si apre nel paese dove il defunto aveva l’ultima residenza prima della sua morte. Secondo la legge italiana invece la successione avviene secondo la legge del paese dove il defunto era cittadino alla sua morte. Pertanto se il cittadino italiano risiedeva in Danimarca vi è la doppia competenza e la concorrenza della legge italiana con quella danese.
In pratica avviene che i beni che si trovano in Danimarca sono divisi secondo le regole danesi e quelli situati in Italia (tipicamente beni immobili) sono divisi secondo le regole della legge italiana.

6. Il testamento reciproco (fællestestamente) è valido in Italia?

No, il testamento reciproco è nullo per la legge italiana. Pertanto se un cittadino italiano è proprietario di beni (specialmente beni immobili in Italia) è bene fare un testamento singolo che comunque è valido in Danimarca.
Una raccomandazione: NON fate un testamento in Italia e uno in Danimarca che non hanno lo stesso contenuto. Il testamento deve essere solo UNO e registrato in entrambe i paesi.

7. Esiste l’istituto dell’eredità indivisa (uskiftet bo) in Italia?

No, non esiste. Pertanto il coniuge vedovo di un cittadino italiano che aveva beni in Italia deve per legge dividerli con gli altri eredi.

8. Sono naturalizzato cittadino danese ma sono nato in Italia, è possibile riacquistare la cittadinanza italiana?

Si è possibile, ma occorre ritornare in Italia e ristabilirvi la residenza.
Coloro che hanno perso la cittadinanza italiana, per aver acquistato una cittadinanza straniera, prima del 16 agosto del 1992, la possono richiedere:
1. se dichiarano di volerla acquistare e hanno stabilito, o stabiliscono, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza in Italia
2. Dopo un anno dalla data in cui abbiano stabilito la residenza in Italia, salvo espressa rinuncia.
Coloro che hanno acquistato una cittadinanza straniera dopo il 16 agosto 1992 conservano la cittadinanza Italiana. I connazionali che sono iscritti nell’Anagrafe del Consolato Italiano a Copenaghen potranno spedire per posta all’Ufficio Cittadinanza di questo Consolato Generale la copia del proprio certificato di naturalizzazione per aggiornare la propria posizione.

9. Posso acquistare una casa in Danimarca se sono cittadino italiano?

La Danimarca ha una legislazione molto restrittiva per quanto riguarda l’acquisto di immobili sul territorio danese. Se un cittadino straniero desidera acquistare un immobile in Danimarca deve ottenere il permesso del Ministero della Giustizia nel caso in cui non abbia avuto residenza in Danimarca negli ultimi 5 anni. Attenzione però: nel caso in cui il permesso di residenza decada e il cittadino italiano lasci il territorio danese, l’immobile deve esser venduto. In altre parole: le persone che non hanno la residenza in Danimarca non possono possedere immobili nel paese.

10. Ho ricevuto un’eredità dall’Italia. Devo pagare tasse ereditarie in Danimarca?

No, in quanto l’Italia e la Danimarca hanno firmato un accordo che vieta la doppia tassazione. Attenzione però: Il fisco danese può sempre chiedere da dove provengono delle somme che ”improvvisamente” si trovano sul conto dell’erede. Pertanto occorre poter documentare che le somme ricevute provengono da una successione in Italia.
Inoltre se il bene ereditato è un immobile va inserito nella dichiarazione dei redditi in quanto in Danimarca bisogna pagare una tassa annuale pari al 1/100 del valore dell’immobile.

Le risposte contenute in questo articolo sono da ritenersi indicative e vanno supportate dal parere di un legale che valuterà ogni caso specifico.

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